Ordinanza 3803: novità per le riparazioni degli immobili danneggiati dal terremoto


L’Aquila – Contiene novità importanti l’ordinanza 3803 firmata il 15 agosto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. I proprietari di immobili regolarmente affittati al 6 aprile di tipo A, B, C accedono al contributo per la riparazione anche in aggiunta ad altri contributi richiesti per la loro abitazione principale. La condizione è che gli affitti siano rinnovati agli inquilini per altri 4 anni. Cambia la procedura per l’avvio dei lavori nelle case di tipo B e C, con la concessione del contributo provvisorio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e del definitivo entro altri 30 giorni. Altre novità per chi è socio di Cooperative edilizie a proprietà indivise, per gli inquilini ATER, per le domande di riparazione delle parti comuni di tipo A. Stanziati anche 20 milioni di euro per la struttura a supporto del Vice Commissario per il recupero dei beni culturali.
L’ordinanza n. 3803 del 15 agosto 2009

Contributi per le case in affitto. I proprietari di case classificate A, B o C che al 6 aprile erano date regolarmente in affitto possono usufruire del contributo per la ricostruzione o riparazione di abitazioni non principali e immobili ad uso non abitativo. Il contributo è concesso, anche per più immobili e in aggiunta al contributo per l’abitazione principale, solo se i contratti di affitto vengono rinnovati alle stesse condizioni dei precedenti, per la durata di almeno 4 anni. (art. 7)

Cambia la procedura per l’avvio dei lavori per le case di tipo B e C. Per avviare rapidamente gli interventi di ristrutturazione e riparazione degli edifici di tipo B o C, i Comuni dopo aver verificato la regolarità della domanda e della documentazione concedono il contributo a titolo provvisorio entro 30 giorni. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, se non si riceve risposta si possono avviare i lavori. Il contributo a titolo definitivo viene concesso entro 30 giorni dalla concessione di quello provvisorio, dopo la verifica della coerenza e congruità economica degli interventi. (art. 7)

Contributi per le Cooperative edilizie a proprietà indivisa. I contributi previsti per gli immobili di tipo A, B, C o E si applicano anche alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa. (art. 4)

Contributi per parti comuni di condomini di tipo A, è l’amministratore a fare domanda. Anche per gli immobili di tipo A, la domanda di contributo per le parti comuni dovrà essere presentata dall’Amministratore di condominio. Il contributo sarà riconosciuto all’Amministratore che deve preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico le spese, come previsto dall’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009. I compensi per gli amministratori rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nei limiti indicati nelle ordinanze n. 3778 e 3779 del 6 giugno. (art. 8)

150 milioni per le case dell’ATER. Per la ricostruzione o di riparazione degli immobili dell’ATER, Azienda Territoriale Edilizia Residenziale pubblica Regionale, sono previsti 150 milioni di euro, nell’ambito dei finanziamenti previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito nella legge n. 77 del 24 giugno. Il Presidente della regione Abruzzo può avvalersi dell’ATER come soggetto attuatore e deve sottoporre il Piano degli interventi all’approvazione del Commissario delegato per l’emergenza terremoto in Abruzzo. Gli assegnatari che hanno riscattato gli alloggi possono affidare la riparazione o la ricostruzione all’ATER, che agisce in qualità di Amministratore di condominio. (art. 2)

Contributi alle imprese che costruiscono e vendono edifici. L’indennizzo pari al 75% fino ad un massimo di 30mila euro previsto per gli edifici che erano in via di realizzazione al 6 aprile, è riconosciuto anche per gli edifici che a quella data erano già realizzati e accatastati, o con le relative procedure di accatastamento ancora in corso di definizione. Il contributo è concesso se gli appartamenti vengono messi a disposizione dei cittadini sfollati per la vendita o l’affitto agevolato previsto dall’ordinanza n. 3769. (art. 3)

Supporto ai Comuni nell’istruttoria delle domande. I Comuni saranno supportati da Fintecna nell’istruttoria amministrativa delle domande per i contributi previsti per gli immobili di tipo B, C o E. Per l’istruttoria tecnica delle domande relative al contributo per immobili di tipo B e C, i Sindaci saranno supportati dal Consorzio Universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS), secondo gli ambiti di rispettiva competenza. (art. 7)

20 milioni per il recupero del patrimonio culturale. L’ordinanza mette a disposizione della struttura di supporto del Vice-Commissario per il recupero del patrimonio culturale 20 milioni di euro nell’ambito delle risorse previste per l’emergenza terremoto in Abruzzo. La struttura può anche avvalersi di contributi da parte di sponsor per completare la messa in sicurezza e il recupero dei beni di interesse artistico e culturale danneggiati dal sisma.(art. 1)


18 Agosto 2009

Categoria : Cronaca
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