G.R. (2): avv. Dinacci su Cialente e Stati


L’Aquila – “Ammesso e non concesso che qualcuno ci avesse detto cosa avremmo dovuto fare, e’ bene chiarire che il dipartimento della Protezione civile non ha competenze sismologiche. Le eventuali responsabilita’ della Protezione civile sono solo postume ad un evento. Come si puo’ quindi insinuare che dei dipendenti possano orientare le scelte comunicative della Commissione Grandi rischi? Roma non e’ responsabile della comunicazione in loco prima di ogni evento: la Protezione civile sul territorio e’ prima di tutto il sindaco”.
Tra gli avvocati difensori che hanno preso la parola – scrive l’AGI – nella quarta udienza in Corte di Appello, processo alla Commissione Grandi Rischi, l’avvocato Filippo Dinacci, foto, legale di fiducia di Mauro Dolce e Bernardo De Bernardinis, che ha sollevato osservazioni a Cialente prima e alla Stati poi sotto il profilo della comunicazione “rassicurazioni agli aquilani”.
Secondo il legale Dolce non avrebbe svolto valutazioni in materia sismologica e formulare previsioni, lo stesso si era limitato ad introdurre le problematiche oggetto di discussione e a riferire dati oggettivi quali l’intensita’ e la durata delle scosse gia’ verificatesi e si era quindi astenuto dal partecipare alla discussione scientifica limitandosi a fornire una valutazione strettamente attinente al proprio ruolo istituzionale di funzionario della Protezione civile e alle proprie competenze di ingegnere strutturista con riferimento alla scossa gia’ prodottasi del 30 marzo 2009, non facendo altro che riprendere le affermazioni precedentemente rese dall’imputato Calvi e trarne le indicazioni da fornire ai tecnici delle amministrazioni locali in ordine ai rilievi dei danni subiti dalle costruzioni a seguito della scossa.
Secondo Dinacci, la condotta dell’imputato Dolce oltre a palesarsi quale eziologicamente non connessa all’evento, neppure risultava in se’ connotata dalla violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia di cui alla colpa “normale” valutabile ex ante sulla scorta del parametro dell’agente modello. Passando alla disamina della posizione rivestita dall’imputato De Bernardinis e’ stato sostenuto che nell’ambito della riunione della Cgr lo stesso si era limitato ad aprire i lavori e al termine della discussione a porre la questione ‘sul tipo ed entita’ del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare’ all’evidenza riferita al terremoto magnitudo 4 verificatosi il precedente 30 marzo.


24 Ottobre 2014

Categoria : Cronaca
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