Saldi, il calendario nazionale e le regole essenziali per commercianti e acquirenti


IN ABRUZZO DAL 6 GENNAIO – E’ tempo di saldi, anzi secondo associazioni di consumatori bisognerebbe farli prima. Il commercio al dettaglio susbisce l’impatto della crisi, forte ovunque, ma anche del mare di offerte speciali che partono a raffica appena dopo S.Stefano in tutti i centri commerciali. Lì gli sconti sono in atto in massa, e si trovano centinaia di articoli offerti addirittura a meno dell’anno scorso nello stesso periodo di tempo. Ecco il calendario completo dei saldi invernali e le regole per il corretto acquisto forniti da
Confcommercio nazionale:
ABRUZZO 6 gennaio – 6 marzo L’Aquila
BASILICATA 2 gennaio – 2 marzo Potenza
CALABRIA 2 gennaio – 28 febbraio Catanzaro
CAMPANIA 2 gennaio – 31 marzo Napoli
EMILIA ROMAGNA 6 gennaio – 6 marzo Bologna
FRIULI VENEZIA GIULIA 3 gennaio – 31 marzo Trieste
LAZIO 6 gennaio – 16 febbraio Roma
LIGURIA 6 gennaio – 19 febbraio Genova
LOMBARDIA 6 gennaio per 60 gg Milano
MARCHE 6 gennaio – 1 marzo Ancona
MOLISE 2 gennaio – 28 febbraio Campobasso
PIEMONTE 1 gennaio – 31 marzo Torino
6 gen.-3 mar.
PUGLIA 6 gennaio – 28 febbraio Bari
SARDEGNA 8 gennaio – 8 marzo Cagliari
SICILIA 2 gennaio – 15 marzo Palermo
TOSCANA 6 gennaio – 6 marzo Firenze
UMBRIA 6 gennaio per 60 gg Perugia
VALLE D’AOSTA tra 10 gennaio – 31 marzo
per max 60 gg Aosta
VENETO 6 gennaio – 28 febbraio Venezia
BOLZANO (PROVINCIA) 8 gennaio – 19 febbraio Bolzano
TRENTO (PROVINCIA) I commercianti determinano liberamente
i periodi per 60gg
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo Confcommercio ricorda alcuni principi di base:
1. Cambi: la possibilita’ di cambiare il capo dopo che lo si e’
acquistato e’ generalmente lasciata alla discrezionalita’ del
negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non
conforme (artt. 128 e ss. del Codice del Consumo d.lgs. 6
settembre 2005 n. 206). In questo caso scatta l’obbligo per il
negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e,
nel caso cio’ risulti impossibile, la riduzione o la
restituzione del prezzo pagato. Il compratore e’ pero’ tenuto a
denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della
scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’e’ obbligo. E’ rimesso alla
discrezionalita’ del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da
parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita
l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo
devono avere carattere stagionale o di moda ed essere
suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un
certo periodo di tempo. Salve specifiche disposizioni
regionali, e’ possibile porre in vendita capi non appartenenti
alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare
il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.


28 Dicembre 2010

Categoria : Economia
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