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Il cratere della povertà

31 luglio 2011 @ 11:58 Categoria: Dai Lettori

Dal dr. Antonio Salvatore riceviamo: ” Nel riflettere sulla ultime vicende giudiziare abruzzesi , sia l´arresto di Roselli sia l´appalto della Questura di L´Aquila, ed in un certo senso anticipate nelle perplessi riflessioni di Rapagna´ volte , e vanamente alla ricerca delle cause e delle responsabilita´della gravissima e rovinosa questione morale in Abruzzo ormai sul podio del malaffare e degli appalti truccati , se non, per frequenza ed eclatanza di tali fenomeni al primo posto, con buona intenzione di dargli una mano ad individuarne le ragioni forse le colpe non vanno ricercate nel basso Abruzzo ma nel livello superiore delle piu´alte cariche dello Stato che risiedono a Roma-
Nell´ultimo Decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato sulla Gazzzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011 , detto addirittura Decreto Sviluppo, all´art 4 Costruzione delle opere pubbliche e´stato inserito il seguente comma 7 . I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito e’ rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. ((I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all’articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste.)) L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, ((punto quinto)) (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità ((di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo,)) entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo 65, comma 1»

mentre l´art.3 della Costituzione della Repubblica Italia e non da oggi ma dal 1.1.1948 dice,
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Mentre prima del 1948 in Italia vigeva lo Statuto Albertino che non supponeva la suddetta norma costituzionale , ma nelle leggi che riguardavano i lavori pubblici erano legalmente previste le procedure ristrette e negoziate che fornivano alla stazione appaltante di invitare con lettera un ristretto numero di imprese di proprio gradimento , ma contestualmente escludendo tutte le altre d´Italia che sono difatti discriminate in palese vulnerazione dell´art.3 della Costituzione; tanto che le formule espresse dal presente decreto sono copiate alla lettera dalla legge 2.2.73 che riportava alla lettera la formula della R:D:8.2.1923 che riportava alla lettera la formula della legge 20.3.1865 n.2248 oltre la antichita´di questa data non si puo´perche´l´Italia non esisteva-
E´chiaro che godendo di questi privilegi di carattere medievale,non solo un Penati di Milano ma qualsiasi sindaco o ammiistratore d´Abruzzo ,condividendo con i lombardi la stessa volonta´di arricchirsi non sarebbe fesso ,, potendo invitare alla partecipazione di una gara un numero ristretto di suoi accoliti
li puo´facilmente controllare nella farsa della falsa partecipazione concorrenziale in concorso tra di loro e quindi
il ribasso puo´essere predeterminato e stabilito cosi´come il vincitore della gara-
e´chiaro che avendo concesso cio´ l´ipotetico sindaco ha gia´provveduto a far stilare il progetto con previsioni maggiorate del doppio o del triplo del valore reale di un opera poiche´non ci sara´nessuno che proporra un ribasso che riconduca il valore al giusto costo di mercato , e quindi si crea una cospicua somma da dividere sottraendola al bilancio dello Stato-

La facolta´di queste procedure viziose era fissata in un limite di spesa, che , e proprio in questo particolare periodo di fortissima generale indignazione contro il malaffare di Stato,e´stata spudoratamente raddoppiata, quando queste leggi dovevano essere assoggettate alla verifica di costituzionalita´ gia´il 3.1.1948 ed essere immediatamente eliminate dal nuovo ordinamento giuridico del nascente regime democratico-Quindi i nomi dei responsabili del malaffare in Abruzzo che posso indicare a Rapagna´sono Tremonti, Berlusconi, Napolitano che con estremo senso forse di humor hanno anche rimarcato nella legge ,l´auspicio, alla attenzione di evitare le discriminazioni, quando queste norme sono discriminatorie nella forma e qualsiasi imprenditore, in una societa´democratica che adotta per convinzione ideologica il libero mercato, ha il diritto di partecipare a tutte le gare alle quali ritenga di farlo, perche´in Italia siamo tutti uguali per legge e non per concessione del Preidente della Repubblica ,e non quindi essere sottoposto all´invito , dalla residua facolta´superiore di giudizio del passato sabaudo–


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