Coldiretti su etichette latte e formaggi


Pescara – Scatta definitivamente l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari come burro, formaggi, yogurt per impedire di spacciare come Made in Italy i derivati ottenuti da latte di allevamenti stranieri. Lo rende noto la Coldiretti nell’annunciare che è scaduto il termine di 180 giorni per smaltire le scorte di confezioni con il sistema di etichettatura precedente all’entrata in vigore dal decreto Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 firmato dai ministri delle Politiche Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Una tutela in più anche per i prodotti abruzzesi tradizionali che rientrano nell’elenco approvato dal Ministero delle politiche agricole quali la scamorza, il pecorino, la caciotta o il caciocavallo abruzzese o la prelibata giuncata della tradizione casearia regionale: da oggi sarò possibile verificare in etichetta se il latte con cui sono prodotti è italiano.

L’obbligo di indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, si applica – spiega la Coldiretti – al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale e sarà riconoscibile in etichetta dalle seguenti diciture:

a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

b) “Paese di confezionamento e trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese. Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate – precisa la Coldiretti – le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di piu’ Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all’art. 4, comma 10, della legge 3/2/2011, n. 4.


16 Ottobre 2017

Categoria : Attualità | Senza categoria
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