Di Carlo replica alla SGE


L’Aquila – Il giornalista Emidio Di Carlo replica alla strutture gestione emergenza: “Ancora in data odierna 1 febbraio 2011 alla famiglia Di Carlo non è stata consegnata alcuna raccomandata inviata dalla SGE. Per buona informazione dell’avv. Giuliani, oltre che giornalista da epoca remota, il sottoscritto (Emidio Di Carlo) è stato anche economo e sindacalista nelle Poste Italiane. Pertanto è bene a conoscenza del valore di una notifica a mezzo raccomandata. Sta di fatto che la richiesta delle chiavi è avvenuta via telefono e sms. Nel colloquio del 21 gennaio, ore 11, la delegata dall’avv. Giuliani, nella SGE, come mai non ha incluso tra le carte consegnate copia della raccomandata che ora si apprende essere stata inviata il 13 gennaio 2011?.
L’assegnazione del fabbisogno alloggiativo è avvenuta in piena regola e nessuno ha mai messo in discussione il carattere di provvisorietà. Ma dell’art. 8 del contratto stipulato il 29 settembre 2011 l’avv. Giuliani spiega a suo comodo la questione utilizzando il termine “agibilità”. Tanto vale allora chiamare in causa il dotto Tullio De Mauro, che così spiega il termine sul dizionario della lingua italiana, edizione “Paravia”: “l’essere agibile, spec. come requisito di una costruzione, impianto o percorso, l’a. di un impianto sportivo, di un appartamento, di una strada; il riconoscimento formale di tale requisito da parte dell’autorità competente; richiedere, concedere l’a. per un edificio”. L’ex Ministro della P.I., De Mauro aggiunge anche il “Contrario” dell’”agibilità”: “impraticabilità, inabilitabilità, inagibilità”.
In tale ottica, non vi è dubbio che la shiera di villette riclassificata unilateralmente da F a B non ha, di fatto, comportato la promozione all’agibilità nell’ottica dell’avv Giuliani; bensì, ancora oggi, gli alloggi di Via Svizzera, risultano inabitabili, impraticabili e inagibili.
È altresì da sottolineare che l’articolo 11del contratto in questione fa esplicito riferimento al rinnovo alla scadenza (avvenuta il 29 settembre 2010) “fino alla permanenza dei requisiti”. . Dove sarebbe allora la perdita del requisito al Piano CASE da parte della famiglia Di Carlo?
Quanto all’art.12 è evidente che l’avv. Giuliani lo cita ma non lo applica interamente. Infatti, se è nella sua facoltà di recedere preventivamente dal contratto è anche nel suo compito di “… sostituire il modulo abitativo con altro idoneo allo scopo”. Se questa non è una palese omissione da parte della SGE cos’è?
Nella circostanza debbo sentitamente ringraziare l’avv. Paola Giuliani per avermi regalato la proprietà dell’immobile in Via Svizzera, 11. Purtroppo, l’abitazione in questione è di proprietà del Consorzio di Cooperative per la Costruzione di Case per l’Edilizia economica e Popolare in Pettino. Il sottoscritto, tra i 201 Soci, benchè abbia pagato da 37 anni l’intero mutuo risulta, stranamente, soltanto assegnatario. Di ciò la SGE è ben a conoscenza nel proprio carteggio. A chi, allora, doveva essere comunicata la riclassificazione tanto più che a detta dei “ricostruttori” non si è più in emergenza?
Esistono lettere del Di Carlo inviate in tempi insospettabili (nel 2009 e nel 2010) in cui è stata espressa ferma la volontà a voler riprendere dimora nell’abitazione in Via Svizzera, previa rimozione del sequestro da parte della Magistratura per l’incidente sul palazzo frontale in abbattimento e, superfluo a dirsi, celeri ed opportuni lavori di ripristino dell’abitabilità nella propria abitazione.


01 Febbraio 2011

Categoria : Dai Lettori
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