Via i macigni sulla strada della ricostruzione, l’attuale governance è farraginosa


Chieti – (di Isidoro Malandra, avvocato, Associazione “oltreAbruzzi”) – Per comprendere contenuto ed effetti della sentenza 1588/11 del Tar Lazio è utile conoscere il contesto in cui essa si inserisce. Il ricorso presentato da Maurizio Acerbo, Enrico Perilli e Salvatore La Gatta del PRC, da me curato insieme ai colleghi Fausto Corti e Pietro Adami, mirava a mettere in discussione il ruolo dei sindaci sulla ripianificazione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile e quello del Presidente Chiodi quale Commissario Straordinario per la ricostruzione. Più volte abbiamo sottolineato le anomalie dell’impianto normativo elaborato dal Governo Berlusconi ritenendo che esso vada ad intaccare il sistema delle regole istituzionali vigenti e che costituisca un enorme macigno sulla via della ricostruzione. D’altra parte, in molti stanno prendendo atto che il sistema della governance è molto più farraginoso e molto meno efficace del vituperato sistema delle amministrazioni pubbliche locali. Allora vediamo. La nostra legislazione nazionale prevede, che in caso di gravi catastrofi, il Presidente del Consiglio dei Ministri possa emanare ordinanze finalizzate ad affrontare l’emergenza e che possa nominare uno o più commissari straordinari per dare concretezza agli interventi urgenti. Legiferare, regolamentare e gestire la ricostruzione spetta al Consiglio regionale, alle province ed ai comuni. Con una delle prime delle innumerevoli ordinanze, Berlusconi nomina Bertolaso commissario delegato alla gestione dell’emergenza e Chiodi commissario delegato alla realizzazione del “piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici”. Nel caso del sisma umbro, il Presidente della Regione Umbria sommava le due deleghe. Ma qual è il confine tra emergenza e ricostruzione? L’emergenza finisce laddove siano stati rimossi “gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita”. In Umbria “la fase dell’emergenza (è stata) affrontata e superata in soli tre mesi, assicurando una sistemazione a più di 9 mila famiglie umbre, recuperando la funzionalità delle strutture sanitarie, delle funzioni pubbliche essenziali e delle attività economiche danneggiate”. Tutto il resto rientra nella fase della ricostruzione, salvo che quest’ultima non ritorni utile proprio per superare l’emergenza. In Umbria, ad esempio, il Presidente-Commissario si è occupato direttamente dell’avvio della ricostruzione “leggera” recuperando le case con lievi danni e facendo tornare subito molti sfollati nelle proprie abitazioni. Dunque la fase dell’emergenza dura pochi mesi mentre la dichiarazione dello stato di emergenza può protrarsi per anni. Si pensi alle spese per alberghi e autonoma sistemazione: esse vengono coperte con i fondi destinati all’emergenza e tali fondi in tanto possono essere erogati in quanto sia in vigore lo stato di emergenza. Con il D.L. 39/09 viene ribadita la competenza dei comuni a disporre (d’intesa con Chiodi, che però è commissario al ripristino dei soli immobili pubblici!) la ripianificazione dei territori colpiti dal sisma mentre spetta ai Sindaci curare la ricostruzione dei centri storici. Con l’ordinanza 3833/09, quella oggetto di impugnazione, Berlusconi disattende le stesse previsioni del D.L. 49/09 e affida ai sindaci anche la ripianificazione sottraendola ai consigli comunali. Il Tar Lazio ha accolto il nostro ricorso sul punto stabilendo “in via di interpretazione sistematica, che, fatti salvi gli interventi destinati all’apprestamento urgente di abitazioni, le determinazioni relative alla materia “pianificazione del territorio”, che presenta notoriamente aspetti di particolare complessità e delicatezza, atteso che le relative scelte involvono molteplici interessi pubblici e privati contrapposti, nonché variegati aspetti problematici, il legislatore non ha inteso far mancare, quanto meno in sede di predisposizione dei relativi atti, la fase dialettica tipica della composizione degli stessi, che, all’interno dell’ente “comune”, solo l’organo consiliare è chiamato ad realizzare nel procedimento culminante nelle relative deliberazioni”. In altre parole, se si rende necessario far diventare edificabili terreni che prima non lo erano, se si riconfigura l’assetto urbanistico ridefinendo aree industriali, artigianali, a verde, ecc., l’unico organo che può garantire il contemperamento degli interessi individuali e collettivi è il Consiglio comunale con le sue procedure democratiche e partecipate e non certo un Sindaco che decide da solo sulla testa di tutti. Dunque, ogni atto di ripianificazione che sia stato predisposto fin qui dai Sindaci è privo di valore. Per contro, il Tar Lazio sostiene che Chiodi mantiene legittimamente l’incarico di commissario fintantoché vige lo stato di emergenza. Senonchè, con l’ordinanza che abbiamo impugnato Chiodi viene formalmente nominato Commissario “per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma” e non solo commissario per l’emergenza; ed a mezzo di una ordinanza che può disporre solo in merito all’emergenza e non alla ricostruzione. Peraltro lo strumento “ordinanza” può servire solo a dare esecuzione al D.L. 39/09 e quest’ultimo non prevede alcuna deroga al regime ordinario delle competenze in materia di ricostruzione. Di fatto, l’esproprio di funzioni della Regione e degli enti locali ha consentito al Governo di evitare di assumere impegni di spesa in merito alla ricostruzione. Nel caso del sisma umbro-marchigiano il fabbisogno è stato determinato dalle Regioni le quali poi, a mezzo dell’accordo istituzionale, hanno ottenuto dal Governo lo stanziamento di somme ben determinate. In Abruzzo ci troviamo invece in balia delle onde, costretti a chiedere l’intercessione del Santo Letta perfino per rinviare il rimborso delle tasse. E’ ancora possibile rimediare? A mio avviso sì, a condizione che il Consiglio Regionale abruzzese, sul piano politico e non giudiziario, rivendichi ed eserciti il suo ruolo istituzionale e che sia Chiodi il primo a riconoscerlo e rispettarlo facendo un passo indietro, dimettendosi da Commissario straordinario per la ricostruzione.


27 Febbraio 2011

Categoria : Cultura
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