Ricostruzione, avvocati sul piede di guerra


L’Aquila – RICORSO AL TAR, SINDACO SILENTE E INADEMPIENTE – Gli avvocati Paolo Calvi Moscardi, Massimo Manieri, Roberto Colagrande, Francesco Camerini, Gianluca Totani, Pieluigi Tosone, che si definiscono “avvocati senza dimore”, hanno presentato al tribunale amministrativo un ricorso contro il sindaco ed il Comune dell’Aquila per la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato sull’atto di diffida notificato ad istanza degli odierni ricorrenti in data 16.3.2011.
Gli “Avvocati senza Dimore” – dice una loro nota – “nell’ambito del progetto Ricostruzione & Diritto, notificarono al Sindaco di L’Aquila un formale atto di diffida e messa in mora, ai sensi della legge sulla trasparenza (241/1990), “chiedendo la predisposizione dei Piani di Ricostruzione e dei relativi Piani Finanziari entro 30 giorni dalla notifica dell’atto”, come peraltro previsto dal Decreto Commissariale n.3 che prevede che, ricevute le proposte di intervento da parte dei cittadini proprietari di immobili all’interno della zona già perimetrata come Centro Storico della Città di L’Aquila e delle frazioni, il Sindaco “…predispone le proposte di Piani di Ricostruzione e i relativi piani finanziari…”.
Costituendo la proposta dei Piani di Ricostruzione, di stretta competenza del Sindaco, presupposto necessario ed indispensabile per il successivo lungo e complesso iter di approvazione previsto dal Decreto n.3 (intesa con il Commissario e Presidente della Provincia, approvazione da parte del Consiglio Comunale, etc.) e per la presentazione dei progetti esecutivi, in assenza di un termine espressamente previsto dalla normativa vigente ai fini della approvazione dei Piani, gli “Avvocati senza Dimore” ritennero quindi doveroso fissare un termine “certo” all’Amministrazione affinchè si adoperasse nella effettiva predisposizione dei Piani, senza ulteriori indugi”.
Essendo inutilmente trascorso il termine assegnato, ed anzi essendo trascorso un periodo ben più lungo gli “Avvocati senza Dimore”, stante l’inerzia prolungata della Pubblica Amministrazione, hanno notificato in data odierna al Sindaco di L’Aquila un ricorso amministrativo teso ad ottenere dal Tribunale Amministrativo Regionale la nomina, a termini di legge, di un Commissario ad acta che surroghi l’Amministrazione inadempiente nella predisposizione dei Piani di Ricostruzione.
Il Comune di L’Aquila, d’altronde, ha invitato i cittadini a presentare i progetti per la ricostruzione del centro storico cittadino senza necessità di attendere l’approvazione dei piani di ricostruzione ed ha pubblicato in data 27.4.2011 sul proprio sito internet il “provvedimento” per l’attuazione della ricostruzione del cd. “asse centrale” della zona A del capoluogo; tale comportamento crea, di fatto, solo false illusioni nella cittadinanza, perché collide frontalmente con le disposizioni attualmente vigenti per la ricostruzione dei centri urbani devastati dal sisma.
Si ricorda infatti che i Piani di Ricostruzione costituiscono a norma di legge l’unico strumento previsto per intraprendere la c.d. ricostruzione pesante dei Centri Storici e che ogni ritardo nella approvazione degli stessi costituisce motivo di mancato avvio del processo di ricostruzione e gravissimo danno arrecato ai cittadini nonché ragione di responsabilità dell’Amministrazione, valutabile anche in sede penale e contabile”.

IL DOCUMENTO INTEGRALE – Per completezza, pubblichiamo integralemente il testo del ricorso e le sue motivazioni:
Fatto e diritto
Con atto di diffida notificato in data 16.3.2011 tramite l’UNEP di L’Aquila gli odierni ricorrenti, tutti residenti e proprietari di immobili nonchè titolari di studi professionali situati nel centro storico della città di L’Aquila, esponevano quanto di seguito si trascrive. Premesso che l’art. 6, comma 2, del decreto n. 3/10 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Dott. Gianni Chiodi prevede che “ il Sindaco … pubblica un avviso con il quale richiede ai proprietari interessati … di presentare proposte di intervento per i propri immobili, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso”;
il termine di cui all’art. 6, comma 2, decreto CDR n. 3/10 è scaduto in data 21.11.10 ma, con decreto n. 26/10 il CDR, facendo seguito ad una espressa istanza formulata dal Comune di L’Aquila (nota del Sindaco prot. 3139 del 12.11.10), ha disposto “per il solo Comune di L’Aquila” la remissione in termini ai fini della presentazione delle proposte di intervento fino al 28.02.11;
il suddetto termine per la presentazione delle proposte di intervento è pertanto definitivamente scaduto il 28.02.11, ai sensi e per gli effetti del decreto n. 26 del 02.12.10 del CDR;
il comma 3 dell’art. 6 del decreto n. 3/10 del CDR prevede espressamente che “Il Sindaco, acquisite le proposte, verifica l’ammissibilità delle stesse, ne effettua la valutazione e predispone le proposte di piani di ricostruzione, e i relativi piani finanziari, ai fini dell’attivazione del procedimento di cui ai successivi commi da 4 a 9”;
non è previsto alcun termine ai fini della predisposizione delle proposte di piani di ricostruzione e dei relativi piani finanziari da parte del Sindaco;
il ritardo nella predisposizione dei piani di ricostruzione e dei relativi piani finanziari è causa di inevitabile aggravamento dei danni agli immobili ed alle attività professionali e/o di altro tipo di cui sono titolari i sottoscritti siti/e nella zona perimetrata come centro storico della città di L’Aquila, con conseguenti responsabilità personali configurabili a diverso titolo in capo a chi contribuisce in via commissiva ed omissiva al detto ritardo ; tutto ciò premesso
i sottoscritti, anche ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni
diffidano
il Sindaco pro – tempore del Comune di L’Aquila dal soprassedere ulteriormente nella predisposizione ed approvazione dei piani di ricostruzione e dei relativi piani finanziari e
intimano
al medesimo Sindaco di voler predisporre le proposte di piani di ricostruzione relativi alla zona perimetrata come centro storico della Città di L’Aquila e delle relative frazioni, nonché i relativi piani finanziari, entro e non oltre giorni trenta decorrenti dalla notifica del presente atto; con l’avvertenza che, in mancanza di fattive iniziative al riguardo, sara’ dato corso ad ogni forma di tutela giurisdizionale, anche di natura risarcitoria.L’Aquila, li 16.03.11
L’atto di diffida è rimasto inottemperato, in quanto il sindaco di L’Aquila non ha sinora predisposto le proposte di piani di ricostruzione, né sembra intenzionato a farlo.
Il Comune di L’Aquila, infatti, invita i cittadini a presentare i progetti per la ricostruzione del centro storico cittadino senza necessità di attendere l’approvazione dei piani di ricostruzione ed ha pubblicato in data 27.4.2011 sul proprio sito internet il “provvedimento” per l’attuazione della ricostruzione del cd. “asse centrale” della zona A del capoluogo.
Tale comportamento crea, di fatto, solo false illusioni nella cittadinanza, perché collide frontalmente con le disposizioni attualmente vigenti per la ricostruzione dei centri urbani devastati dal sisma.
E’ sufficiente, infatti, leggere il decreto n. 3 del Commissario Delegato (il presidente della Regione Abruzzo) per verificare che l’approvazione dei piani di ricostruzione costituisce presupposto indefettibile per iniziare la ricostruzione in quanto (v. art. 5)
- assicurano la ripresa socio ecomica
- promuovono la riqualificazione dell’abitato
- facilitano il rientro delle popolazioni nelle abitazioni danneggiate dal sisma
- individuano, attraverso le risultanze delle microzonazioni sismiche, gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni
- individuano i vari ambiti di intervento, definiscono le modalità di collegamento tra gli stessi, le unrbanizzioni primarie e secondari e la programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private.

La predisposizione ed approvazione dei P.d.R., quindi è attività essenziale per poter dare inizio alla ricostruzione della Città con regole certe e con la necessaria programmazione e costituisce fase del tutto autonoma e prodromica all’attivazione del successivo, complesso, procedimento di cui ai commi da 4 a 9 dell’art. 6 del medesimo decreto commissariale n. 3/2010
E’ evidente quindi che in assenza dei P.d.R. detto procedimento non potrà mai avere inizio.
Peraltro il Comune di L’Aquila dimostra di conoscere perfettamente il carattere cogente dei piani di ricostruzione, dato che il sindaco sig. Cialente con la nota prot. 950 “gabinetto del sindaco” in data 13.4.2011 ha trasmesso al commissario delegato per la ricostruzione dott. Chiodi, al vice commissario dott. Cicchetti, al sottosegretario alla PCM dott. Letta, al coordinatore della struttura tecnica di missione arch. Fontana ed al coordinatore della struttura gestione emergenza dott. Pedullà la proposta di modifica del DCR n. 3/2010, della quale si allega copia.
Tale proposta, in sostanza, è finalizzata a consentire l’esecuzione di “interventi diretti o attuativi” all’interno del centro storico e specifica che “tale attività attuativa costituisce parte integrante e sostanziale del Piano di Ricostruzione di cui all’art. 14 comma 5 bis della L. 77/2009 e beneficia dei finanziamenti ad esso correlati”.
E’ evidente, quindi, che il Comune sta deliberatamente ritardando la predisposizione dei piani di ricostruzione, nella speranza che intervengano modifiche alle norme vigenti che consentano di prescindere, almeno in parte, dai piani stessi.
Tutto questo comporta il procrastinarsi della situazione di totale stallo che solo l’approvazione dei Piani di ricostruzione potrebbe consentire di rimuovere.
Sussiste, dunque, il diritto dei ricorrenti – i quali agiscono nella qualità dedotta in epigrafe e quindi quali cittadini residenti e proprietari di immobili nonchè titolari di studi professionali situati nel centro storico della città di L’Aquila – a che venga dichiarato l’inadempimento del sindaco e del Comune dell’Aquila, con conseguente fissazione di un termine per provvedere, decorso il quale si proceda alla nomina di un commissario ad acta.
Si sottolinea, al riguardo, che il comportamento del sindaco e del Comune impediscono, ancora, di dare corso a qualsivoglia attività finalizzata al recupero del patrimonio immobiliare situato nel centro storico di L’Aquila e, quindi, impediscono a ciascuno dei ricorrenti di poter tornare ad abitare la propria abitazione e le relative pertinenze, ad utilizzare il rispettivo studio professionale e, più in generale, a riprendere la vita, familiare, professionale e di relazione totalmente impedita dalla situazione determinata dal sisma e dalle condizioni di sostanziale totale inagibilità dell’intero centro storico del capoluogo (e delle sue numerose frazioni).
P.Q.M.
Si chiede che l’on. TAR adito voglia:
1) dichiarare l’illegittimità dell’inerzia mantenuta dal sindaco del Comune di L’Aquila sull’atto di diffida notificato il 16.3.2011;
2) per l’effetto, ordinare al sindaco pro tempore di L’Aquila di predisporre entro un termine determinato le proposte di piani di ricostruzione, e i relativi piani finanziari,relativi alla zona perimetrata come centro storico della Città di L’Aquila, ai fini dell’attivazione del procedimento di cui ai commi da 4 a 9 dell’art. 6 del decreto n. 3/10 del Commissario Delegato per la Ricostruzione disponendo in caso di protrazione dell’inerzia la nomina di un commissario ad acta”.


30 Maggio 2011

Categoria : Cronaca
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