Bene dimissioni Chiodi: a prescindere


Chieti – (di Isidoro Malandra, associazione oltreAbruzzi) – Chiodi minaccia le dimissioni da commissario per il terremoto sulla vicenda tasse ma continua a giocare sull’ambiguità della sua nomina: commissario per l’emergenza o per la ricostruzione? Il Tar Lazio, nella sua sentenza n. 2345 del 2011, ne configura le competenze nell’ambito emergenziale; tanto che, a fronte della contestazione riguardante la mancata indicazione dei tempi dell’incarico commissariale, spiega che “la tempistica dell’intervento emergenziale è espressamente regolata con il riferimento al periodo intercorrente dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza”. Com’è noto, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31.12.2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 su richiesta dello stesso Chiodi (datata 2 dicembre 2010). Dunque, l’incarico commissariale è in scadenza al 31.12.2011 e Chiodi farebbe bene a non chiedere proroghe in modo da rimettere tutte le competenze sulla ricostruzione agli organi istituzionali competenti e, soprattutto, legittimamente eletti. Se invece, come è probabile, la proroga dello stato di emergenza si rendesse necessaria per poter continuare a finanziare e a gestire il progetto CASE, autonome sistemazioni, alberghi, sussidi, ecc., allora sia Chiodi a sciogliere l’equivoco: rinunci alle competenze sulla ricostruzione e si limiti a quelle relative all’emergenza! Perché, se non vi è dubbio, come afferma il Tar Lazio, che non necessariamente gli interventi emergenziali devono avere “carattere assolutamente impermalente”, è altrettanto indubbio che gli interventi relativi alla ricostruzione non hanno nulla a che fare con l’emergenza e dunque non può essere un commissario ad occuparsene e tantomeno un commissario squalificato qual’è Chiodi.


05 Novembre 2011

Categoria : Politica
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